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Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso, condannando l'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennizzo richiesto; la determinazione del quantum avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta da parte dell'amministrazione resistente entro il termina di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza. Ma nonostante la sentenza fossa stata ritualmente notificata ed il termine assegnato ampiamente decorso l'amministrazione regionale restava inerte; cosicchè la società T, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, proponeva davanti al TAR Sicilia un ricorso per l'ottemperanza di giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza e l'applicazione di una penalità di mora.
Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale dell'Energia, in persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio dell'avvocatura Distrettuale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar sicilia,Palermo, sezione Seconda, Presidente il dr. Cosimo Di Paola, relatore la Dr.ssa anna Pignataro, ritenendo fondato il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Cucchiara lo ha accolto, ordinando all'Assessorato resistente di eseguire il giudicato entro sessanta giorni, condannando l'Assessorato dell' Energia al pagamento delle spese giudiziali, nominando commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza il Prefetto di Palermo,e condannando l'amministrazione resistente anche al pagamento di una penalità di mora, nella misura di cinquanta euro per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato. Pertanto, laddove l'Assessorato dell'Energia non eseguirà il giudicato entro sessanta giorni, la Regione Siciliana dovrà corrispondere alla società ricorrente cinquanta euro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato
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